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Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Di seguito le indicazioni da parte del Ministero della Salute, relative alla ripresa del lavoro, dopo essere guariti dal Covid-19.    

Come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute con oggetto “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata” si riassumono le indicazioni da seguire per la riammissione al lavoro.

A) LAVORATORE POSITIVO CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO

Il lavoratore previa presentazione della certificazione di avvenuta negativizzazione e al termine del periodo di assenza per motivi di salute DEVE essere sottoposto, prima della riammissione in servizio, a visita da rientro malattia da parte del Medico Competente (anche se non sono stati superati i 60 gg di assenza).

B) LAVORATORE POSITIVO SINTOMATICO
(non riconducibili al punto A)

il lavoratore potrà essere riammesso al lavoro dopo un periodo  di isolamento di almeno 10 gg accompagnato da un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere una persistenza prolungata nel tempo) = 10 GIORNI DI CUI ALMENO 3 SENZA SINTOMI + TAMPONE MOLECOLARE NEGATIVO.

C) LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI

il lavoratore potrà essere riammesso al lavoro dopo un periodo di isolamento di 10 gg accompagnato da un test molecolare negativo = 10 GIORNI + TAMPONE MOLECOLARE NEGATIVO.

D) LAVORATORE CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO

il lavoratore potrà essere riammesso al lavoro dopo aver effettuato una quarantena di 10 gg dall’ultimo contatto con il caso e accompagnato da un test MOLECOLARE O ANTIGENICO = 10 GIORNI QUARANTENA + TAMPONE MOLECOLARE/ANTIGENICO NEGATIVO.

E) LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Il lavoratore che risulta positivo oltre il  ventunesimo giorno può interrompere l’isolamento qualora non presentino sintomi da almeno una settimana (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che  possono avere una persistenza prolungata nel tempo), tuttavia potrà essere riammesso al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone (molecolare o antigenico) effettuato presso strutture accreditate o autorizzate dal Servizio Sanitario Nazionale

Per i lavoratori di cui al punto A) tramite l’azienda/ente deve essere prenotata la visita di rientro da programmarsi il primo giorno utile successivo al termine del periodo di malattia (come già previsto per le malattie superiori a 60 gg).

Per i lavoratori di cui ai punti B), C), D), E) il lavoratore dovrà inviare il referto del tampone al seguente indirizzo mail: ufficiosanita@salusfvg.it con le seguenti modalità.

OGGETTO MAIL: Richiesta nulla osta rientro al lavoro dipendente positivo al COVID – NOME DITTA/ENTE – NOME DIPENDENTE

TESTO MAIL: In allegato si invia il referto del tampone per il nulla osta alla riammissione al lavoro del medico Competente.

NOME COGNOME
DITTA
Allegare il file del tampone Ricevuta la mail da parte del lavoratore sarà nostra cura inoltrarla al medico competente aziendale per il nulla osta che verrà inviato tramite mail al datore di lavoro e per conoscenza anche al lavoratore.

Se siete interessati a ricevere supporto e ulteriori informazioni è a vostra disposizione il seguente indirizzo e-mail: consulenza@salusfvg.it